La tassa di giustizia di Fr. 80.--, già anticipata, e le spese, pure già anticipate dall’istante, nella misura di un acconto di Fr. 720.-- sono a carico della massa fallimentare.” Decisione dedotta tempestivamente in appello da __________ che con atto 15 settembre 1995 ne postula l’annullamento; richiamato il decreto presidenziale 19 settembre 1995 di concessione dell’effetto sospensivo parziale; esaminati atti e documenti ritenuto in fatto: A. Con istanza 3 agosto 1995 la __________ ha chiesto il fallimento della __________ per Fr. 2’480.65.