ritenuto che per principio giurisprudenziale indiscusso, la parte che rende priva d’oggetto una procedura risulta soccombente ai fini del giudizio su spese e indennità (DTF 113 III 110 cons. 3a), eccezion fatta nell’evenienza in cui le parti ne concordino un diverso riparto; preso atto che un tale diverso riparto non è stato concordato dalle parti; pronuncia 1. L’appello 4 settembre 1995 ____________________, è stralciato dai ruoli per intervenuto ritiro. 2. La tassa di giustizia di Fr. 300.--, già anticipata dall’appellante, resta a carico di __________, che rifonderà a __________ Fr. 600.-- a titolo di indennità. 3. Intimazione: