” Decisione dedotta tempestivamente in appello dall’escussa che con atto 4 settembre 1995 ha postulato l’annullamento della sentenza e la retrocessione dell’incarto alla Pretore per un nuovo giudizio, previa udienza di contraddittorio, senza prelevamento della tassa di giustizia ed assegnazione d’indennità; con osservazioni 9 ottobre 1995 la parte appellata si è opposta al gravame, con protesta di spese e ripetibili, rilevato che con decreto presidenziale 6/8 settembre 1995 all’appello è stato concesso effetto sospensivo; preso atto che con scritto 6 novembre 1995 il patrocinatore dell’appellante ha ritirato il gravame;.