__________ | tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione intereposta al PE n. __________ del 20/26 giugno 1995 dell’UE di Lugano; sulla quale istanza la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5 , con sentenza 24 agosto 1995 ha così deciso: “1. L’istanza è parzialmente accolta e di conseguenza l’opposizione interposta al summenzionato precetto esecutivo è respinta in via definitiva per Fr. 184’953.40 oltre interessi del 5% dal 19.6.1995 su Fr. 144’300.--. 2. La tassa di giustizia in Fr. 200.--, da anticipare dalla parte istante, è posta a carico della parte convenuta, con l’obbligo di rîfondere alla controparte Fr. 600.-- a titolo di indennità.