{"Signatur": "TI_TRAC_006", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-11-22", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_006_14-1995-162_1995-11-22.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=8531&nX40_KEY=4711554&nTrefferzeile=98&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "c3a9fb098f98247acf9ceadb99eacea8"}, "Scrapedate": "2026-02-09", "Num": ["14.1995.162"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 22.11.1995 14.1995.162"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2193", "Zeit UTC": "09.02.2026 23:31:57", "Checksum": "3e0a5ac7691073c275537cb5146c4517", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 22.11.1995 14.1995.162\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\nstatuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 28 giugno 1995 da\ntendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione intereposta al PE n. __________ del 20/26 giugno 1995 dell’UE di Lugano;\nsulla quale istanza la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5 , con sentenza 24 agosto 1995 ha così deciso:\n“1. L’istanza è parzialmente accolta e di conseguenza l’opposizione interposta al summenzionato precetto esecutivo è respinta in via definitiva per Fr. 184’953.40 oltre interessi del 5% dal 19.6.1995 su Fr. 144’300.--.\n2. La tassa di giustizia in Fr. 200.--, da anticipare dalla parte istante, è posta a carico della parte convenuta, con l’obbligo di rîfondere alla controparte Fr. 600.-- a titolo di indennità.”\nDecisione dedotta tempestivamente in appello dall’escussa che con atto 4 settembre 1995 ha postulato l’annullamento della sentenza e la retrocessione dell’incarto alla Pretore per un nuovo giudizio, previa udienza di contraddittorio, senza prelevamento della tassa di giustizia ed assegnazione d’indennità;\ncon osservazioni 9 ottobre 1995 la parte appellata si è opposta al gravame, con protesta di spese e ripetibili,\nrilevato che con decreto presidenziale 6/8 settembre 1995 all’appello è stato concesso effetto sospensivo;\npreso atto che con scritto 6 novembre 1995 il patrocinatore dell’appellante ha ritirato il gravame;.\nritenuto che per principio giurisprudenziale indiscusso, la parte che rende priva d’oggetto una procedura risulta soccombente ai fini del giudizio su spese e indennità (DTF 113 III 110 cons. 3a), eccezion fatta nell’evenienza in cui le parti ne concordino un diverso riparto;\npreso atto che un tale diverso riparto non è stato concordato dalle parti;\npronuncia\n1. L’appello 4 settembre 1995 ____________________, è stralciato dai ruoli per intervenuto ritiro.\n2. La tassa di giustizia di Fr. 300.--, già anticipata dall’appellante, resta a carico di __________, che rifonderà a __________ Fr. 600.-- a titolo di indennità.\n3. Intimazione: - __________\nComunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5\nPer la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello\nIl presidente La segretaria"}