Per questi motivi, richiamati gli art. 293 ss., 304 cpv.3 e 306 cpv.2 n.2 LEF PRONUNCIA: 1. Il ricorso 21 agosto 1995 __________, è accolto. 1.1 Di conseguenza è annullata la sentenza 11 agosto 1995 del Pretore di Mendrisio-Sud, quale Autorità inferiore dei concordati, di non omologazione del concordato percentuale proposto da __________ 1.2 L'incarto è retrocesso al Pretore di Mendrisio-Sud affinchè proceda ad un nuovo giudizio nell'ossequio dei prescritti procedurali di cui al considerando n.5. 2. Non si preleva la tassa di giustizia. 3. Lo Stato del Cantone Ticino è tenuto a rifondere a __________, Fr. 600.-- a titolo di indennità. 4. Intimazione: