Come correttamente ha evidenziato la ricorrente, dal profilo teorico non è possibile escludere a questo stadio di procedura che il presupposto materiale della garanzia ex art. 306 cpv.2 n.2 LEF possa ancora realizzarsi in sede di udienza, eventualmente anche nella forma attenuata della rinuncia alla garanzia. Ne consegue che il giudizio di non omologazione si dimostra prematuro e va pertanto annullato. 5. L'incarto è retrocesso al Pretore affinchè: a) convochi indilatamente l'udienza ex art. 304 cpv.3 LEF, avvertendo i creditori che in tale sede potranno far valere le loro opposizioni al concordato; b) si pronunci a breve termine nel senso dell'art. 304 cpv.2 LEF. 6.