Nel dubbio, l'autorità inferiore dei concordati dovrà indire l'udienza. 4. Nel caso di specie, il Pretore ha ritenuto di non accedere alla formale domanda della debitrice di indire l'udienza, reputandola incompatibile con il principio di celerità che caratterizza la procedura concordataria, atteso che il commissario non aveva potuto proporre l'omologazione per difetto di garanzia (o di rinuncia alla garanzia) al momento della trasmissione del suo parere.