Se al momento dell'invio del parere mancano ad es. ancora adesioni per raggiungere la doppia maggioranza richiesta o se difetta la garanzia ex art. 306 cpv.2 n.2, va comunque indetta l'udienza di omologazione, salvo che già vi sia l'assoluta certezza che mai potrà darsi omologazione. Nel dubbio, l'autorità inferiore dei concordati dovrà indire l'udienza.