Il principio dell'inammissibilità di nova avanti l'autorità superiore dei concordati è, contrariamente alla tesi ricorsuale fondata su precedenti ormai superati, di giurisprudenza costante (cfr., tra le tante, CEF 2 giugno 1995 in re H. J. S., CEF 24 novembre 1994 in re V. V. cons.4, CEF 2 agosto 1993 in re E. F. SA c. Conc. F. SA e CEF 24 marzo 1989 in re Z. c. Conc. L. SA in Rep. 1990 p.313 cons.5; d'altro avviso, ma errato, Cocchi/Trezzini, Codice di procedura civile annotato, Lugano 1993, n.15 ad art. 388). c) L'udienza ex art. 304 cpv.3 LEF è di particolare importanza proprio in quei cantoni che, come il nostro, escludono nova in sede d'appello: