II, Zurigo 1968, p.327). La presenza obbligatoria a tale udienza di chi chiede il concordato consente poi un'immediata presa di posizione sulle eventuali opposizioni dei creditori dissenzienti (cfr. Fritzsche/Walder, Schuldbetreibung und Konkurs nach schweizerischem Recht, vol. II, Zurigo 1993, §74 m.4; Albert Bötschi, Der gerichtliche Nachlassvertrag, in BlSchK 1982 p.45), facilitando quindi in termini apprezzabili il compito, spesso molto complesso, del giusdicente.