3. a) Per l'art. 304 cpv.3 LEF l'Autorità inferiore dei concordati rende pubblicamente noto il giorno dell'udienza per l'omologazione del concordato avvertendo che i creditori potranno farvi valere le loro opposizioni. Ratio della norma è di permettere al primo giudice di concentrarsi sul contenzioso, oltre che di garantire alle parti interessate, debitore e creditori, il diritto costituzionale di essere sentito. Il principio dell'udienza per l'omologazione o la non omologazione del concordato costituisce formalità essenziale di procedura (cfr. SJZ 1969 p.366 e BlSchK 1964 p.142; Hans Fritzsche, Schuldbetreibung und Konkurs nach schw. Recht, vol. II, Zurigo 1968, p.327).