{"Signatur": "TI_TRAC_006", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-08-28", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_006_14-1995-159_1995-08-28.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=8530&nX40_KEY=4711558&nTrefferzeile=50&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "3be4ce8fb3378351f9076693288861b7"}, "Scrapedate": "2026-02-09", "Num": ["14.1995.159"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 28.08.1995 14.1995.159"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2193", "Zeit UTC": "09.02.2026 23:56:35", "Checksum": "007ab89acbe7d52a51854397ad2f62df", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 28.08.1995 14.1995.159\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nNel caso di specie __________, nella sua qualità di debitrice, è legittimata al ricorso.\n3.\na) Per l'art. 304 cpv.3 LEF l'Autorità inferiore dei concordati rende pubblicamente noto il giorno dell'udienza per l'omologazione del concordato avvertendo che i creditori potranno farvi valere le loro opposizioni.\nRatio della norma è di permettere al primo giudice di concentrarsi sul contenzioso, oltre che di garantire alle parti interessate, debitore e creditori, il diritto costituzionale di essere sentito.\nIl principio dell'udienza per l'omologazione o la non omologazione del concordato costituisce formalità essenziale di procedura (cfr. SJZ 1969 p.366 e BlSchK 1964 p.142; Hans Fritzsche, Schuldbetreibung und Konkurs nach schw. Recht, vol. II, Zurigo 1968, p.327).\nLa presenza obbligatoria a tale udienza di chi chiede il concordato consente poi un'immediata presa di posizione sulle eventuali opposizioni dei creditori dissenzienti (cfr. Fritzsche/Walder, Schuldbetreibung und Konkurs nach schweizerischem Recht, vol. II, Zurigo 1993, §74 m.4; Albert Bötschi, Der gerichtliche Nachlassvertrag, in BlSchK 1982 p.45), facilitando quindi in termini apprezzabili il compito, spesso molto complesso, del giusdicente.\nb) Per l'art. 388 cpv.1 CPC valgono per il ricorso secondo l'art. 307 LEF, in mancanza di una normativa di diritto federale sull'ammissibilità di nova, le norme dedotte dagli art. 307 ss. CPC e segnatamente l'art. 321 cpv.1 lett.b CPC che esclude in sede di appello la facoltà di addurre nuovi fatti, prove ed eccezioni.\nIl principio dell'inammissibilità di nova avanti l'autorità superiore dei concordati è, contrariamente alla tesi ricorsuale fondata su precedenti ormai superati, di giurisprudenza costante (cfr., tra le tante, CEF 2 giugno 1995 in re H. J. S., CEF 24 novembre 1994 in re V. V. cons.4, CEF 2 agosto 1993 in re E. F. SA c. Conc. F. SA e CEF 24 marzo 1989 in re Z. c. Conc. L. SA in Rep. 1990 p.313 cons.5; d'altro avviso, ma errato, Cocchi/Trezzini, Codice di procedura civile annotato, Lugano 1993, n.15 ad art. 388).\nc) L'udienza ex art. 304 cpv.3 LEF è di particolare importanza proprio in quei cantoni che, come il nostro, escludono nova in sede d'appello: infatti, come già rettamente annotava Carl Jaeger, Bundesgesetz betreffend Schuldbetreibung und Konkurs, vol. II, Zurigo 1911, n.5 ad art. 305, è data in tale sede l'ultima possibilità per creditori e debitore di esprimersi sul rapporto del commissario, allegando nuovi fatti e producendo nuovi documenti.\nSe al momento dell'invio del parere mancano ad es. ancora adesioni per raggiungere la doppia maggioranza richiesta o se difetta la garanzia ex art. 306 cpv.2 n.2, va comunque indetta l'udienza di omologazione, salvo che già vi sia l'assoluta certezza che mai potrà darsi omologazione.\nNel dubbio, l'autorità inferiore dei concordati dovrà indire l'udienza.\n4. Nel caso di specie, il Pretore ha ritenuto di non accedere alla formale domanda della debitrice di indire l'udienza, reputandola incompatibile con il principio di celerità che caratterizza la procedura concordataria, atteso che il commissario non aveva potuto proporre l'omologazione per difetto di garanzia (o di rinuncia alla garanzia) al momento della trasmissione del suo parere.\nA torto.\nCome correttamente ha evidenziato la ricorrente, dal profilo teorico non è possibile escludere a questo stadio di procedura che il presupposto materiale della garanzia ex art. 306 cpv.2 n.2 LEF possa ancora realizzarsi in sede di udienza, eventualmente anche nella forma attenuata della rinuncia alla garanzia.\nNe consegue che il giudizio di non omologazione si dimostra prematuro e va pertanto annullato.\n5. L'incarto è retrocesso al Pretore affinchè:\na) convochi indilatamente l'udienza ex art. 304 cpv.3 LEF, avvertendo i creditori che in tale sede potranno far valere le loro opposizioni al concordato;\nb) si pronunci a breve termine nel senso dell'art. 304 cpv.2 LEF.\n6. Visto l'esito, la domanda di effetto sospensivo è divenuta priva d'oggetto, la moratoria concordataria continuando ope legis ad esplicare effetti, a prescindere dalla pubblicazione sul Foglio ufficiale cantonale n.__________ del __________ a p.__________ che resta senza conseguenze giuridiche.\n7. Lo Stato verserà a favore della ricorrente Fr. 600.-- a titolo di indennità di seconda sede ex art. 68 cpv.1 OTLEF. Non si riscuote la tassa di giustizia e le spese procedurali restano a carico dello Stato.\nPer questi motivi,\nrichiamati gli art. 293 ss., 304 cpv.3 e 306 cpv.2 n.2 LEF\nPRONUNCIA:\n1. Il ricorso 21 agosto 1995 __________, è accolto.\n1.1 Di conseguenza è annullata la sentenza 11 agosto 1995 del Pretore di Mendrisio-Sud, quale Autorità inferiore dei concordati, di non omologazione del concordato percentuale proposto da __________\n1.2 L'incarto è retrocesso al Pretore di Mendrisio-Sud affinchè proceda ad un nuovo giudizio nell'ossequio dei prescritti procedurali di cui al considerando n.5.\n2. Non si preleva la tassa di giustizia.\n3. Lo Stato del Cantone Ticino è tenuto a rifondere a __________, Fr. 600.-- a titolo di indennità.\n4. Intimazione: - __________\nPer la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello\nquale Autorità superiore dei concordati\nIl presidente La segretaria"}