{"Signatur": "TI_TRAC_006", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-08-28", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_006_14-1995-159_1995-08-28.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=8530&nX40_KEY=4933421&nTrefferzeile=54&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "3be4ce8fb3378351f9076693288861b7"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["14.1995.159"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 28.08.1995 14.1995.159"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:05:17", "Checksum": "819f3ba5754690537f6847fb93c8a575", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 28.08.1995 14.1995.159\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|||\n|\nIncarto n. |\n28 agosto 1995/FC/fb\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\nLa Camera di\nesecuzione e fallimenti |\n|||||\n|\nquale Autorità superiore dei concordati |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nCometta,\npresidente del giudice Zali, assente\n|\n||||\n|\nsegretaria: |\nCassina, vicecancelliere |\nstatuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 27 gennaio 1995 alla Pretura di Mendrisio-Sud da\n|\n|\n__________ patr. dallo Studio legale __________\n|\npostulante il beneficio del concordato;\nsulla quale istanza il Pretore ha così pronunciato, per quanto qui di rilievo, l'11 agosto 1995:\n\"1. ll concordato percentuale proposto ai creditori di __________, non è omologato.\n2. D i conseguenza sono revocati gli effetti della moratoria concordataria concessa a __________ il 7 febbraio 1995.\n4. La presente sentenza verrà pubblicata nel suo dispositivo sul FUC e sul FUSC e, tosto cresciuta in giudicato, comunicata all'UEF di Mendrisio e all'Ufficio registri di Mendrisio\";\nsentenza tempestivamente dedotta in appello da\n__________\npatr. dall'avv. __________\ncon atto 21 agosto 1995 chiedente, previa concessione dell'effetto sospensivo, l'annullamento del giudizio pretorile di non omologazione, con contestuale rinvio al primo giudice per nuovo giudizio dopo aver esperito l'udienza di omologazione, protestate spese e indennità;\nritenuto\nin fatto:\nA. __________ è stata messa al beneficio di una moratoria concordataria per concordato ordinario con decreto 7 febbraio 1995 del Pretore di Mendrisio-Sud, poi prorogato di due mesi con decreto 12 giugno 1995 dello stesso Pretore.\nB. Il 7 agosto 1995 il Commissario ha trasmesso al Pretore il suo parere, da cui emergono, per quanto qui di rilievo, i dati che seguono:\n- \"le trattative intraprese, per ragioni tecniche od economiche, sino ad oggi non sono sfociate in termini concreti ed idonei a garantire sufficientemente l'effettiva realizzazione del concordato\";\n- benchè resi attenti dal Commissario, i responsabili della società non hanno notificato le disdette dei contratti di lavoro, anche se solo a titolo cautelativo, \"per non creare inutili allarmismi in considerazione della possibilità di concludere in tempo utile quelle trattative più volte accennate ma che nulla hanno portato per il momento\";\n- \"pur prendendo atto che almeno due trattative sono ancora aperte ma per le quali sino ad oggi non ho ricevuto sufficienti garanzie bancarie, mi vedo costretto mio malgrado, ai sensi dell'art. 304 LEF, ad esprimere parere negativo circa l'opportunità e l'esistenza dei presupposti per l'omologazione del concordato\".\nC. Con sentenza 11 agosto 1995, resa senza aver indetto l'udienza ex art. 304 cpv.3 LEF, il Pretore non ha omologato il concordato percentuale proposto da __________, atteso che:\n- il Commissario non ha potuto \"produrre, entro i termini di decadenza della moratoria, gli atti necessari per la valutazione della possibilità di porre in esecuzione le promesse formulate\";\n- \"questa assenza assoluta di impegni da parte di possibili interessati, che secondo le indicazioni date sono stati diversi, esclude già a priori ogni possibilità per il giudice di ipotizzare un'omologazione del concordato\";\n- \"tenuto conto della norma dell'art. 304 LEF, che impone un giudizio in tempi brevi, nemmeno si giustifica la citazione di un'udienza non potendo il commissario formulare una richiesta di omologazione\".\nD. Con ricorso 21 agosto 1995 __________ ha chiesto l'annullamento del giudizio pretorile di non omologazione, con contestuale rinvio degli atti al primo giudice per nuovo giudizio dopo aver esperito l'udienza di omologazione, ritenuto che:\n- \"considerate le serie trattative in corso per l'acquisto dei beni e dell'attività aziendale, vi erano fondati motivi per far luogo all'udienza, formalità essenziale espressamente prevista dall'art. 304 cpv.3 LEF che non può essere soppressa né sostituita in altro modo (es. da circolare)\", cfr. anche art. 387 cpv.1 CPC;\n- \"il commissario ha fatto chiaramente capire che vi è la concreta e seria possibilità di concludere le trattative già in corso e ben avviate. Occorreva pertanto lasciargli spazio, nell'udienza a ciò prevista dall'art. 304 LEF ed espressamente richiesta dall'amministratore unico della debitrice, per ulteriori chiarimenti ai creditori sulla situazione della debitrice e sulla concludenza delle trattative in corso atte a risanare l'azienda e a pagare il dividendo. Senza dimenticare che il giudizio sulla prestazione della garanzia spetta ai creditori che possono anche rinunciarvi\";\n- la pubblicazione sul FUC della sentenza di non omologazione, non ancora cresciuta in giudicato, è arbitraria;\n- si impone la concessione dell'effetto sospensivo, oltre che per impedire un danno irreparabile alla debitrice, anche per il \"principio giurisprudenziale che nella procedura di omologazione di concordato è lecito al giudice di seconda istanza, qualora lo ritenesse opportuno, chiarire e accertare fatti determinanti per la concessione del concordato (Rep 1976 p.90 cons.1), in particolare fatti rilevanti che il Pretore, omettendo (a torto) di indire l'udienza di omologazione non ha accertato\".\nConsiderato\nin diritto:\n1. In tema di moratoria concordataria è data facoltà d'appello alla CEF quale Autorità superiore dei concordati (cfr., tra le tante, CEF 9 luglio 1991 in re A. R., in Rep 1992 p.306; CEF 24 marzo 1989 in re L. SA; CEF 20 maggio 1987 in re A.M., in Rep 1989 p.208 cons.1; Rep 1985 p.39).\n2. Presupposto processuale di ogni procedura d'appello, concordato incluso, è che sia data la capacità ricorsuale di chi formula atto d'appello.\nLa legittimazione al ricorso ex art. 307 LEF è diversa a seconda dell'esito della procedura concordataria avanti il primo giudice."}