c) Ben diversa è invece la situazione quando, accertato che entrambi i precetti sono stati notificati ma solo il primo è stato colpito da opposizione, il creditore dimentica il motivo per cui ha richiesto l'emissione di due PE e si prevale dell'evidente confusione da esso provocata alla controparte, pretendendo di far proseguire la seconda esecuzione. Siffatto modus operandi è in tutta evidenza costitutivo di violazione del principio della buona fede e determina la decadenza del secondo precetto quale esecuzione multipla, come pure di tutti gli atti esecutivi connessi, compresa la comminatoria di fallimento.