Sebbene siffatto timore fosse ingiustificato - l'effetto interruttivo essendo ricondotto al momento della domanda d'esecuzione, alla sola condizione che la notifica si sia comunque realizzata, sia pure in ritardo - potendo il PE esplicare effetti ex tunc anche nell'ipotesi che la notifica sia dapprima stata tentata invano presso un presunto patrocinatore, va dato atto al creditore che, dal profilo esecutivo, รจ esclusa a quel momento ogni ipotesi di dolo nel suo comportamento.