da una parte vi è l'imperativo di un corretto comportamento (cpv.1), dall'altra il divieto di un agire scorretto (cpv.2). Secondo una diffusa opinione, le due norme esprimono lo stesso principio in forma positiva (cpv.1) e negativa (cpv.2): questa è anche l'idea del Tribunale federale secondo cui l'abuso di diritto costituisce violazione del principio della buona fede (cfr. Cometta, op. cit., p.299).