La buona fede in senso lato va intesa nel diritto esecutivo come un principio generale del diritto che vieta all'autorità e ai privati di servirsi, in ogni ambito delle loro relazioni, di procedimenti sleali e di agire con abuso di diritto e con attitudini contraddittorie (cfr. Flavio Cometta, Il giudice del diritto esecutivo e il principio della buona fede, in: SJZ 1991 p.298). Il rapporto tra il cpv.1 e il cpv.2 dell'art. 2 CC è controverso, pur essendo chiaro che si tratta di due elementi strettamente connessi: da una parte vi è l'imperativo di un corretto comportamento (cpv.1), dall'altra il divieto di un agire scorretto (cpv.2).