Presupposto di ogni esecuzione è che sia data la validità della stessa. Una seconda procedura esecutiva, quando ancora è in corso la precedente, costituisce inammissibile pluralità di esecuzioni per lo stesso credito (cfr. Flavio Cometta, Il rigetto provvisorio dell'opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in: Rep 1989 p.344), tanto più se, come nel caso di specie, la seconda procedura è perfettamente identica alla prima che segue di tre soli giorni (emissione del PE n. __________ il 12 dicembre 1994 e del PE n.__________ il 15 dicembre 1994).