a) L'istituto dell'opposizione tardiva è un mezzo straordinario ("ausserordentlicher Rechtsbehelf") di cui può beneficiare l'escusso per ripristinare il termine ormai decorso per interporre opposizione ad un precetto esecutivo, a condizione che se ne realizzino i presupposti (cfr. Kurt Amonn, Grundriss des Betreibungs- und Konkursrechts, Berna 1993, §18 m.29). b) La prassi giudiziaria è piuttosto restrittiva nell'applicazione dell'art. 77 LEF (cfr. DTF 119 III 11 cons. 4b; Fritzsche/Walder, Schuldbetreibung und Konkurs nach schw. Recht, vol. I, Zurigo 1984, §17 m.48). 2. Presupposto di ogni esecuzione è che sia data la validità della stessa.