Considerato in diritto: 1. L'art. 77 LEF ammette l'opposizione tardiva quando il debitore sia stato impedito senza sua colpa di fare opposizione nel termine legale (cpv.1), ritenuto che per il cpv.2 l'opposizione tardiva deve essere formulata al giudice entro tre giorni dalla cessazione dell'impedimento con contestuale presentazione o indicazione dei mezzi di prova a giustificazione del ritardo. a) L'istituto dell'opposizione tardiva è un mezzo straordinario ("ausserordentlicher Rechtsbehelf") di cui può beneficiare l'escusso per ripristinare il termine ormai decorso per interporre opposizione ad un precetto esecutivo, a condizione che se ne realizzino i presupposti (cfr.