{"Signatur": "TI_TRAC_006", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1996-02-09", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_006_14-1995-158_1996-02-09.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=8529&nX40_KEY=4933414&nTrefferzeile=82&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "3811b46434a414719acab313ec8bac4f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["14.1995.158"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 09.02.1996 14.1995.158"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 00:17:12", "Checksum": "48f96acecf0a7023b849f6a1cc0c4008", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 09.02.1996 14.1995.158\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nb) La prassi giudiziaria è piuttosto restrittiva nell'applicazione dell'art. 77 LEF (cfr. DTF 119 III 11 cons. 4b; Fritzsche/Walder, Schuldbetreibung und Konkurs nach schw. Recht, vol. I, Zurigo 1984, §17 m.48).\n2. Presupposto di ogni esecuzione è che sia data la validità della stessa. Una seconda procedura esecutiva, quando ancora è in corso la precedente, costituisce inammissibile pluralità di esecuzioni per lo stesso credito (cfr. Flavio Cometta, Il rigetto provvisorio dell'opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in: Rep 1989 p.344), tanto più se, come nel caso di specie, la seconda procedura è perfettamente identica alla prima che segue di tre soli giorni (emissione del PE n. __________ il 12 dicembre 1994 e del PE n.__________ il 15 dicembre 1994).\nContrariamente all'assunto del precettante, secondo cui sono state formulate due identiche domande d'esecuzione \"una presso l'avv. __________ (PE __________), la seconda al domicilio dell'appellante (PE __________)\", dai due precetti esecutivi emerge in tutta evidenza la perfetta identità dei due atti, salvo ovviamente nel numero progressivo di esecuzione: in entrambi i casi, la debitrice è indicata con lo stesso recapito in \"via __________\".\nDai PE nulla emerge della pretesa notifica diretta al patrocinatore dell'escussa.\n3. Il precettante assevera che le esecuzioni multiple erano giustificate, al momento della duplice emissione, dallo stato di necessità riconducibile al fatto che \"all'avv. __________ (in procinto di assentarsi all'estero per diversi giorni) non era possibile accertare, prima della decorrenza di 1 anno dalla rogazione dell'atto di compravendita (17.12.1993), il perdurante o meno rapporto di rappresentanza tra l'avv. __________ e __________ \".\na) La validità del principio della buona fede nel diritto esecutivo, dedotta dall'art. 2 CC, è stata ripetutamente affermata in termini univoci da dottrina e giurisprudenza. Al giudice è conferita la facoltà di non applicare una norma di diritto quando ne conseguisse un risultato iniquo o comunque in contrasto con l'ordinamento giuridico preso nel suo complesso o con il comune sentimento di giustizia. La buona fede in senso lato va intesa nel diritto esecutivo come un principio generale del diritto che vieta all'autorità e ai privati di servirsi, in ogni ambito delle loro relazioni, di procedimenti sleali e di agire con abuso di diritto e con attitudini contraddittorie (cfr. Flavio Cometta, Il giudice del diritto esecutivo e il principio della buona fede, in: SJZ 1991 p.298).\nIl rapporto tra il cpv.1 e il cpv.2 dell'art. 2 CC è controverso, pur essendo chiaro che si tratta di due elementi strettamente connessi: da una parte vi è l'imperativo di un corretto comportamento (cpv.1), dall'altra il divieto di un agire scorretto (cpv.2). Secondo una diffusa opinione, le due norme esprimono lo stesso principio in forma positiva (cpv.1) e negativa (cpv.2): questa è anche l'idea del Tribunale federale secondo cui l'abuso di diritto costituisce violazione del principio della buona fede (cfr. Cometta, op. cit., p.299).\nIl principio della buona fede costituisce diritto oggettivo cogente e va applicato d'ufficio dal giudice, a condizione che il beneficiario vi si sia riferito in termini proceduralmente corretti e che se ne realizzino i presupposti.\nb) Avuto riguardo alle peculiarità della domanda d'esecuzione quale atto interruttivo della prescrizione, dal profilo soggettivo la parte creditrice sostiene di essersi trovata nella necessità, ritenuta legittima, di chiedere l'emissione di due PE per un unico credito per evitare l'operarsi della prescrizione.\nSebbene siffatto timore fosse ingiustificato - l'effetto interruttivo essendo ricondotto al momento della domanda d'esecuzione, alla sola condizione che la notifica si sia comunque realizzata, sia pure in ritardo - potendo il PE esplicare effetti ex tunc anche nell'ipotesi che la notifica sia dapprima stata tentata invano presso un presunto patrocinatore, va dato atto al creditore che, dal profilo esecutivo, è esclusa a quel momento ogni ipotesi di dolo nel suo comportamento.\nc) Ben diversa è invece la situazione quando, accertato che entrambi i precetti sono stati notificati ma solo il primo è stato colpito da opposizione, il creditore dimentica il motivo per cui ha richiesto l'emissione di due PE e si prevale dell'evidente confusione da esso provocata alla controparte, pretendendo di far proseguire la seconda esecuzione. Siffatto modus operandi è in tutta evidenza costitutivo di violazione del principio della buona fede e determina la decadenza del secondo precetto quale esecuzione multipla, come pure di tutti gli atti esecutivi connessi, compresa la comminatoria di fallimento.\n4. La carenza del presupposto della valida esecuzione determina il parziale accoglimento del gravame nel senso dei considerandi.\nTassa di giustizia e indennità nei due ordini di giudizio, avuto riguardo al prevalere sostanziale della parte escussa non però per gli argomenti da essa sviluppati, sono da ripartire nel rapporto 2/3 a 1/3, con il rilievo che __________ sarebbe meglio stata ispirata ove avesse fatto capo al rimedio del reclamo.\n5. Visto l'esito, la domanda di intersecazione formulata da __________ va disattesa, l'attitudine processuale del creditore - ai limiti del temerario -legittimando le allegazioni di parte escussa.\nRichiamati gli art. 77 LEF e 2 CC\nPRONUNCIA\n1. L’appellazione 11 luglio (recte: agosto) 1995 __________ è parzialmente accolta nel senso dei considerandi.\nDi conseguenza la sentenza 3 agosto 1995 della Pretore del Distretto di Lugano è così riformata:\n1. \"L'istanza 19 maggio 1995 __________, è parzialmente accolta nel senso che l'esecuzione n. __________ dell'UE di Lugano è dichiarata caduca."}