{"Signatur": "TI_TRAC_006", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1996-02-09", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_006_14-1995-158_1996-02-09.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=8529&nX40_KEY=4933414&nTrefferzeile=82&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "3811b46434a414719acab313ec8bac4f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["14.1995.158"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 09.02.1996 14.1995.158"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 00:17:12", "Checksum": "48f96acecf0a7023b849f6a1cc0c4008", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 09.02.1996 14.1995.158\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|||\n|\nIncarto n. |\n9 febbraio 1996/FC/fb\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\nLa Camera di\nesecuzione e fallimenti |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nCometta,\npresidente,\n|\n|\nsegretaria: |\nBaur Martinelli, vicecancelliera |\nstatuendo nella causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 19 maggio 1995 da\n|\n|\n__________ patr. dallo studio legale __________\n|\n|\n|\n|\ncontro |\n|\n|\n|\n__________ patr. dallo studio legale __________\n|\nin materia di opposizione tardiva;\nistanza respinta con sentenza 3 agosto 1995 della Pretore del Distretto di Lugano;\ngiudizio impugnato dall'escussa con tempestivo appello 11 luglio (recte: agosto) 1995;\nviste le osservazioni 7 settembre 1995 del precettante;\nrichiamato il decreto presidenziale 16 agosto 1995 di concessione dell'effetto sospensivo;\nritenuto\nin fatto:\nA. Su domanda dell'avv. __________ per il suo mandante __________, il 12 dicembre 1994 l'Ufficio esecuzione di Lugano ha emesso il precetto esecutivo n. __________ contro __________, cui è stato notificato il 13 dicembre 1994.\nL'escussa ha subito trasmesso il PE al suo patrocinatore avv. __________, che con lettera 13 dicembre 1994 all'UE di Lugano ha interposto tempestiva opposizione per la sua mandante.\nNel PE la richiesta di pagamento è indicata in \"Fr. 200'000.-- più interessi al 6% dal 17.12.1993\"; quale causa dell'obbligazione figura \"danno e pretese creditorie di __________, dipendenti direttamente e indirettamente da difetti della proprietà part. n.__________, alienata da __________ a __________ con atto pubblico del 17.12.1993, rogito n.__________ del notaio avv. __________\nB. Su altra domanda dell'avv. __________ per il suo mandante __________, il 15 dicembre 1994 l'Ufficio esecuzione di Lugano ha emesso un secondo precetto esecutivo n.__________ - di contenuto identico al primo - contro la stessa convenuta e sempre allo stesso domicilio dell'escussa, cui è stato notificato il 28 dicembre 1994.\nAl secondo PE non è stata interposta opposizione.\nC. Il 16 maggio 1995 l'UE ha emesso la comminatoria di fallimento, notificata all'escussa il giorno successivo, nell'esecuzione n.__________ non colpita da opposizione.\nD. Con istanza di opposizione tardiva __________ ha chiesto l'ammissione dell'opposizione ex art. 77 LEF, con contestuale declaratoria di nullità della procedura d'esecuzione n.__________, atteso che:\n- l'escussa \"è stata impedita di fare opposizione al secondo precetto esecutivo notificatole a causa di un errore scusabile, nel quale è stata indotta dall'atteggiamento doloso e contrario alla buona fede della controparte. Infatti __________ ha astutamente inviato a distanza di pochi giorni due precetti esecutivi praticamente identici. E ciò con il solo e manifesto scopo di confondere l'istante. Non si capisce infatti per quale altro giustificato motivo egli possa avere inviato due precetti riferiti allo stesso asserito credito, pagando due volte le relative spese. Tale atteggiamento non è sicuramente degno di protezione\" (cfr. istanza p.6 n.8).\nE. La Pretore ha respinto l'istanza, ritenendo che siano rimaste allo stadio di puro parlato le argomentazioni dell'escussa secondo cui \"avendo ritenuto trattarsi dello stesso precetto ed avendo interposto tempestiva opposizione contro il primo PE (n. __________) non si sarebbe accorta del malinteso\".\nF. Con l'appello l'escussa ha riproposto le stesse argomentazioni svolte in prima sede.\nG. Il creditore appellato ha chiesto la conferma del giudizio pretorile, atteso che:\n- sono state formulate due identiche domande d'esecuzione \"una presso l'avv. __________ (PE __________), la seconda al domicilio dell'appellante (PE __________)\" per il fatto che \"all'avv. __________ (in procinto di assentarsi all'estero per diversi giorni) non era possibile accertare, prima della decorrenza di 1 anno dalla rogazione dell'atto di compravendita (17.12.1993), il perdurante o meno rapporto di rappresentanza tra l'avv. __________ e __________. Mentre l'avv. __________ formulava opposizione scritta (ancorché immotivata) al PE __________, l'appellante non interponeva da parte sua opposizione alcuna al PE __________ notificato il 28.12.1994. Considerata la mancata opposizione al PE __________, il sig. __________ con domanda 12 maggio 1995 ha invitato l'UEF di Lugano a proseguire l'esecuzione\" (cfr. osservazioni, p.3 n.2/3/4);\n- va intersecata ex art. 68 CPC l'espressione \"la quale [__________] è stata sorpresa nella sua buona fede dall'agire doloso di __________ \" (p.7/8 dell'appellazione): non vi è infatti \"atteggiamento doloso e contrario alla buona fede\" da parte del precettante poiché \"la notifica di due PE all'appellante e al suo legale è avvenuta, come evidenziato sub 2 e 3, in via del tutto cautelativa, sì da evitare che la controparte potesse sollevare, magari anche solo in via defatigatoria, possibili eccezioni di prescrizione nel rapporto contrattuale fra le parti\".\nConsiderato\nin diritto:\n1. L'art. 77 LEF ammette l'opposizione tardiva quando il debitore sia stato impedito senza sua colpa di fare opposizione nel termine legale (cpv.1), ritenuto che per il cpv.2 l'opposizione tardiva deve essere formulata al giudice entro tre giorni dalla cessazione dell'impedimento con contestuale presentazione o indicazione dei mezzi di prova a giustificazione del ritardo.\na) L'istituto dell'opposizione tardiva è un mezzo straordinario (\"ausserordentlicher Rechtsbehelf\") di cui può beneficiare l'escusso per ripristinare il termine ormai decorso per interporre opposizione ad un precetto esecutivo, a condizione che se ne realizzino i presupposti (cfr. Kurt Amonn, Grundriss des Betreibungs- und Konkursrechts, Berna 1993, §18 m.29)."}