Di conseguenza l’opposizione interposta al precetto esecutivo no. __________ dell’UEF di Bellinzona è rigettata in via provvisoria. 2. La tassa di giustizia e le spese di complessivi Fr. 120.-- da anticipare dall’istante, sono a carico della convenuta, la quale rifonderà all’istante Fr. 900.-- a titolo di ripetibili.