{"Signatur": "TI_TRAC_006", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1996-06-25", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_006_14-1995-157_1996-06-25.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=8528&nX40_KEY=4711544&nTrefferzeile=28&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "9e3c381962a1c4caeae42e9e0dba409d"}, "Scrapedate": "2026-02-10", "Num": ["14.1995.157"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 25.06.1996 14.1995.157"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2193", "Zeit UTC": "10.02.2026 00:01:41", "Checksum": "8ade2e7a6a8e9811e8ae64f145253f05", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 25.06.1996 14.1995.157\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\nstatuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 15 maggio 1995 da\ntendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al PE n. __________ del 9/11 maggio 1995 dell’UEF di Bellinzona;\nsulla quale istanza il Pretore di Bellinzona con decisione 27/28 luglio 1995 ha così deciso:\n“1. L’istanza è accolta.\nDi conseguenza l’opposizione interposta al precetto esecutivo no. __________ dell’UEF di Bellinzona è rigettata in via provvisoria.\n2. La tassa di giustizia e le spese di complessivi Fr. 120.-- da anticipare dall’istante, sono a carico della convenuta, la quale rifonderà all’istante Fr. 900.-- a titolo di ripetibili.”\nDecisione dedotta tempestivamente in appello dall’escussa che con atto 9 agosto 1995 ha postulato la reiezione dell’istanza, con protesta di spese e ripetibili;\ncon osservazioni 31 agosto 1995 la parte appellata si è opposta al gravame, protestate spese e ripetibili;\nritenuto che con scritto 22 settembre 1995 il patrocinatore della __________ ha chiesto la sospensione della procedura, essendo in corso delle trattative tra le parti;\npreso atto che il 5 giugno 1996 il rappresentante di __________ ha comunicato che le parti in data 9 febbraio 1996 hanno sottoscritto un accordo extragiudiziale, producendone copia;\nconsiderato che secondo il punto 1. del citato accordo le parti hanno riconosciuto che a saldo delle reciproche pretese risulta un saldo attivo a favore di __________ di Fr. 170’000.-- e che le spese concernenti la procedura in oggetto vanno a carico __________ compensate le ripetibili;\nrilevato come pertanto la procedura d’appello è divenuta priva d’oggetto\npronuncia: 1. L’appello 9 agosto 1995 __________, è stralciato dai ruoli nel senso dei considerandi.\n2. La tassa di giustizia di Fr. 100.--, già anticipata dall’appellante, è a carico di __________.\n3. Intimazione:\n- __________\nComunicazione alla Pretura di Bellinzona.\nPer la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello\nIl presidente La segretaria"}