è comunque sufficiente che la volontà di impegnarsi in comune risulti dall’atto stipulato oppure in modo inequivocabile dalle circostanze. Non è tuttavia necessario che le parti facciano uso della parola “solidale”. La costituzione di un rapporto solidale è pure possibile tramite una dichiarazione tacita (cfr. Cometta, op. cit. in Rep 1989 p. 340; Gauch/Schluep, Schweizerisches Obligationenrecht, Allgemeiner Teil, vol. II, 5. ed. n. 3827 p. 319). Con la sottoscrizione comune del contratto di locazione doc.