in Rep 1989 p. 331). c) Ex art. 321 cpv. 1 lett. b CPC in sede di appello è esclusa la facoltà di addurre nuovi fatti, prove ed eccezioni. d) Ex art. 143 CO vi è solidarietà tra più debitori quando essi dichiarano di obbligarsi verso il creditore ciascuno singolarmente all’adempimento dell’intera obbligazione. Senza tale dichiarazione di volontà non sorge solidarietà che nei casi determinati dalla legge. Nel primo caso essa deve essere provata dal creditore non essendovi una presunzione legale della sua esistenza: è comunque sufficiente che la volontà di impegnarsi in comune risulti dall’atto stipulato oppure in modo inequivocabile dalle circostanze.