__________ | tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al PE n. __________ del 4 maggio/6 giugno 1995 dell’UE di Lugano: sulla quale istanza la Pretore di Lugano, Sezione 5, con sentenza 25 luglio 1995 ha così deciso: “1. L’istanza è accolta e di conseguenza l’opposizione interposta al summenzionato precetto esecutivo è respinta in via provvisoria per Fr. 8’540.-- oltre interssi del 7% dal 3.4.1995. 2. La tassa di giustizia in Fr. 100.--, da anticipare dalla parte istante, è posta a carico della parte convenuta, con l’obbligo di rifondere alla controparte Fr. 250.-- a titolo di indennità.