{"Signatur": "TI_TRAC_006", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1996-05-24", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_006_14-1995-156_1996-05-24.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=8527&nX40_KEY=4933408&nTrefferzeile=67&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "d87045e52b00c67f5e2766e5e7150730"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["14.1995.156"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 24.05.1996 14.1995.156"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:16:51", "Checksum": "da37d9e378e8f6ab1628f7c19b58dc4a", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 24.05.1996 14.1995.156\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n1.\na) La nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata ex art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il riconoscimento da parte dell’escusso o del suo rappresentante di un’obbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari. Conditio sine qua non è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza o sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (cfr. Flavio Cometta, Il rigetto provvisorio dell’opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep 1989 p. 338 con riferimenti).\nb) Il giudice del rigetto accerta d’ufficio ed in ogni stadio di causa (quindi anche in sede d’appello) se la documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento di debito e se vi è identità fra il creditore, il debitore e il credito (indicati nel precetto esecutivo e nell’istanza) con il creditore, il debitore ed il credito (di cui ai documenti prodotti) (cfr. Cometta, op. cit. in Rep 1989 p. 331).\nc) Ex art. 321 cpv. 1 lett. b CPC in sede di appello è esclusa la facoltà di addurre nuovi fatti, prove ed eccezioni.\nd) Ex art. 143 CO vi è solidarietà tra più debitori quando essi dichiarano di obbligarsi verso il creditore ciascuno singolarmente all’adempimento dell’intera obbligazione. Senza tale dichiarazione di volontà non sorge solidarietà che nei casi determinati dalla legge. Nel primo caso essa deve essere provata dal creditore non essendovi una presunzione legale della sua esistenza: è comunque sufficiente che la volontà di impegnarsi in comune risulti dall’atto stipulato oppure in modo inequivocabile dalle circostanze. Non è tuttavia necessario che le parti facciano uso della parola “solidale”. La costituzione di un rapporto solidale è pure possibile tramite una dichiarazione tacita (cfr. Cometta, op. cit. in Rep 1989 p. 340; Gauch/Schluep, Schweizerisches Obligationenrecht, Allgemeiner Teil, vol. II, 5. ed. n. 3827 p. 319). Con la sottoscrizione comune del contratto di locazione doc. A, __________ e __________ hanno espresso per atti concudenti la volontà di costituire per la locazione una società semplice determinando quindi la loro responsabilità solidale ex art. 544 cpv. 3 CO [cfr. Gauch Schluep, op. cit., p. 320, n. 3827: \"Aber auch die Erweckung des blossen Anscheins der Existenz einer einfachen Gesellschaft kann nach der Gerichtspraxis Solidarhaft begründen (DTF 116 II 709 e 712).\nEx art. 144 cpv. 1 CO il creditore può a sua scelta esigere da tutti i debitori solidali o da uno di essi tutto il debito od una parte soltanto.\ne) Dalla documentazione agli atti emerge che il contratto di locazione doc. A è stato sottoscritto dall’escusso quale “conduttore”e da __________ quale “coniuge”. Ora da queste indicazioni, che esprimono l’intenzione di costituire una comunione domestica, comunque almeno una società semplice, risulta in modo inequivocabile la volontà dell’escusso e di __________ di impegnarsi in comune nei confronti del locatore, anche se la solidarietà non è stata esplicitamente menzionata nel contratto. Il locatore di conseguenza poteva ex combinati art. 144 cpv. 1 e 544 cpv. 3 CO esigere, a sua scelta, il pagamento di tutti i canoni di locazione arretrati da uno di essi. Il creditore ha pertanto correttamente escusso __________ per l’importo complessivo di Fr. 8’540.-- oltre interessi al tasso pattuito del 7% dal 3 aprile 1995. L’eccezione di compensazione con la garanzia, fatta valere dall’appellante, va respinta ex art. 321 cpv. 1 lett. b CPC, essendo stata sollevata la prima volta in sede di appello.\nLa sentenza pretorile va quindi confermata.\n2. L’appello 1. agosto 1995 __________ va pertanto respinto.\nTassa di giustizia e indennità seguono la soccombenza (art. 51,\nPer i quali motivi,\nrichiamati gli art. 82 LEF, 143, e 144 cpv. 1 e 544 cpv. 3 CO\npronuncia\n1. L’appello 1. agosto 1995 __________, è respinto.\n2. La tassa di giustizia di Fr. 150.--, già anticipata dall’appellante, è a carico di __________, che rifonderà a __________ Fr. 400.-- a titolo di indennità.\n3. Intimazione: - __________\nComunicazione alla Pretura di Lugano, Sezione 5\nPer la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello\nIl presidente: La segretaria:"}