{"Signatur": "TI_TRAC_006", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1996-05-24", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_006_14-1995-156_1996-05-24.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=8527&nX40_KEY=4933408&nTrefferzeile=67&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "d87045e52b00c67f5e2766e5e7150730"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["14.1995.156"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 24.05.1996 14.1995.156"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:16:51", "Checksum": "da37d9e378e8f6ab1628f7c19b58dc4a", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 24.05.1996 14.1995.156\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\nIncarto n. |\n24 maggio 1996/B/fc/fb\n|\nIn\nnome |\n|\n||\n|\nLa Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nCometta,\npresidente\n|\n|\nsegretaria: |\nBaur Martinelli, vicecancelliera |\nstatuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 9 giugno 1995 da\n|\n|\n__________ patr. da: avv. __________\n|\n|\n|\ncontro |\n|\n|\n__________\n|\ntendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al PE n. __________ del 4 maggio/6 giugno 1995 dell’UE di Lugano:\nsulla quale istanza la Pretore di Lugano, Sezione 5, con sentenza 25 luglio 1995 ha così deciso:\n“1. L’istanza è accolta e di conseguenza l’opposizione interposta al summenzionato precetto esecutivo è respinta in via provvisoria per Fr. 8’540.-- oltre interssi del 7% dal 3.4.1995.\n2. La tassa di giustizia in Fr. 100.--, da anticipare dalla parte istante, è posta a carico della parte convenuta, con l’obbligo di rifondere alla controparte Fr. 250.-- a titolo di indennità.”\nSentenza dedotta tempestivamente in appello dall’escusso che con atto 1. agosto 1995 ha postulato la reiezione dell’istanza;\ncon osservazioni 28 agosto 1995 la parte appellata si è opposta al gravame, protestate spese e ripetibili;\nritenuto\nin fatto\nA. Con PE n. __________ del 4 maggio/2 giugno 1995 __________ ha escusso __________ per l’incasso di Fr. 8’960.-- oltre interessi al 7% dal 3 aprile 1995, indicando quale titolo di credito: “Debitore solidale con __________, Via __________ __________ - Affitto + acc. spese dicembre 94, gennaio, febbraio e marzo 1995, app. no. __________, Via __________, __________ + post. no. __________ genn/febb/marzo 1995”.\nInterposta tempestiva opposizione dall’escusso, il procedente ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretore.\n.\nB. Il procedente fonda la sua pretesa su un contratto di locazione concluso il 22 febbraio 1994 con l’escusso ed __________, concernente un appartamento sito a __________. Il canone di locazione più le spese è stato fissato in Fr. 2’135.-- mensili (doc. A). L’importo posto in esecuzione comprende i canoni di locazione per i mesi da dicembre 1994 a marzo 1995 compreso.\nC. All’udienza di contraddittorio l’escusso non è comparso, mentre il creditore ha ridotto la sua pretesa a Fr. 8’540.-- oltre interessi al 7% dal 3 aprile 1995.\nD. Con sentenza 25 luglio 1995 la Pretore di Lugano, Sezione 5, ha accolto l’istanza argomentando che la documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento di debito ex art. 82 LEF per le pigioni relative ai mesi da dicembre 1994 a marzo 1995 compreso, per l’importo complessivo di Fr. 8’540.--. Gli interessi sono stati concessi al tasso pattuito del 7% dal 3 aprile 1995.\nE. Contro la sentenza pretorile si è tempestivamente aggravato l’escusso argomentando che il contratto di locazione in oggetto è stato firmato da due conduttori. Egli ha sostenuto di avere chiesto all’amministratrice più volte un estratto concernente la metà dell’affitto, dal quale andava poi dedotto l’importo del deposito. La __________ ha invece inviato una richiesta di pagamento ad ambedue i conduttori per l’importo complessivo. L’appellante ha rilevato che se ambedue avessero pagato, l’amministratrice avrebbe incassato la somma due volte.\nF. Con osservazioni 28 agosto 1995 la parte appellata si è opposta al gravame, con argomentazioni di cui, se del caso, si dirà in seguito.\nConsiderato\nin diritto\n"}