69-133-4 della Tesoreria del Tribunale di appello un deposito di fr. 150.-- a titolo di anticipo per le presunte spese giudiziarie, con la comminatoria che, nel caso di mancato versamento dell’importo entro il termine fissato, l’appello sarebbe stato dichiarato deserto ai sensi dell’art. 312 CPC; constatato come il termine fissato sia infruttuosamente trascorso, per cui l’appello 18 aprile 1995 di __________ va dichiarato irricevibile per mancato versamento dell’anticipo; ritenuto che per le peculiarità del caso si prescinde dal prelevare la tassa di giustizia; per i quali motivi, pronuncia 1. L’appello 18 aprile 1995 __________ è irricevibile. 2. Non si preleva la tassa di giustizia. 3.