che ex art. 321 cpv. 1 lett. b CPC in sede di appello è esclusa la facoltà di addurre nuovi fatti, prove ed eccezioni; - che sulla decisione doc. A prodotta agli atti non è apposta alcuna attestazione di crescita in giudicato; - che la richiesta di edizione di documenti con la quale la procedente intende dimostrare la crescita in giudicato della decisione doc. A, formulata la prima volta in sede di appello, è proceduralmente irrita ex art. 321 cpv. 1 lett. b CPC; - che sulla base della documentazione prodotta in prima sede non può essere verificato se la debitrice non ha fatto uso del suo diritto di ricorso, per cui la Pretore ha correttamente negato al doc.