che sono parificate alle sentenze esecutive le transazioni e le ricognizioni giudiziali, come pure entro il territorio del Cantone, i decreti e le decisioni delle autorità amministrative riguardanti obbligazioni fondate sul diritto pubblico (imposte, ecc.), a cui il Cantone attribuisca forza esecutiva (art. 80 cpv. 2 LEF); - che la decisone di un’autorità amministrativa diviene esecutiva dopo la sua notifica al debitore, se questi, informato del suo diritto di ricorso, non ne ha fatto uso (cfr. Panchaud/Caprez, Die Rechtsöffnung, Zurigo 1980, § 133 n. 7, 8, 9, 10, 11 e 14 p. 350/351); - che ex art. 321 cpv.