che delle osservazioni della parte appellata si dirà, se necessario, in seguito; - che quando il credito sia fondato sopra una sentenza esecutiva, il creditore può chiedere in giudizio il rigetto dell’opposizione (art. 80 cpv. 1 LEF); - che sono parificate alle sentenze esecutive le transazioni e le ricognizioni giudiziali, come pure entro il territorio del Cantone, i decreti e le decisioni delle autorità amministrative riguardanti obbligazioni fondate sul diritto pubblico (imposte, ecc.), a cui il Cantone attribuisca forza esecutiva (art. 80 cpv.