L’istanza è respinta. 2. La tassa di giustizia di Fr. 400.-- e le spese, sono a carico dell’istante, la quale rifonderà altresì alla controparte Fr. 4’000.-- a titolo di ripetibili.” Sentenza dedotta tempestivamente in appello dalla procedente che con atto 26 luglio 1995 ha postulato l’accoglimento dell’istanza, protestate spese e ripetibili; con osservazioni 26 agosto 1995 la parte appellata si è opposta al gravame, con protesta di spese e ripetibili; esaminati atti e documenti, considerato in fatto e in diritto - che con PE n. __________ del 12/13 aprile 1995 dell’UEF di Mendrisio la __________ ha escusso __________ per l’incasso di Fr. 116’322’454.-- oltre interessi, Fr.