§ 3 p. 7 e n. 1). c) Contrariamente a quanto sostenuto dalla procedente il telex doc. I non costituisce valido titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione ex art. 82 LEF. Infatti questo documento, il cui testo è stato espresso meccanicamente in forma scritta, manca del requisito della firma di propria mano della debitrice. A questo proposito va osservato che le allegazioni della creditrice concernenti il valore probatorio dei telex riguardano la procedura ordinaria, mentre in procedura sommaria non si può prescindere dal requisito della firma. Lo stesso vale per i “sales orders” doc. da L1 a L14 che, pur se considerati insieme con le fatture da doc.