la firma deve essere apposta di propria mano, ritenuto che per l’art. 15 CO sostitutivo della firma di chi è incapace di sottoscrivere può essere solo un segno a mano autenticato o una pubblica attestazione. Ogni mezzo di sottoscrizione meccanica, come l’uso di una macchina da scrivere, anche se usata personalmente da chi esprime in forma scritta ma meccanica una dichiarazione di volontà, manca del requisito della firma di propria mano (cfr. Cometta, op. cit. in Rep 1989 p. 339). Solo le scritture private sottoscritte dall’escusso o da un suo rappresentante consentono di pronunciare il rigetto provvisorio dell’opposizione (cfr. Panchaud/Caprez, op. cit., § 3 p. 7 e n. 1).