L’eccezione d’incompetenza del foro presso il quale l’esecuzione è stata promossa o proseguita, si situa nella competenza dell’Autorità di vigilanza e non può essere considerata dal giudice del rigetto (cfr. Panchaud/Caprez, Die Rechtsöffnung, Zurigo 1980, §44 p. 102). Carenze prettamente formali di un’esecuzione, in seguito alla violazione di disposizioni procedurali di natura esecutiva, costituiscono unicamente motivo di reclamo, per esempio in caso di incompetenza territoriale dell’Ufficio di esecuzione (cfr. Amonn, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, Berna 1993, § 18 n. 9 e 10 p. 121;