1. a) Territorialmente competente a pronunciare il rigetto dell’opposizione è, in linea di principio, il giudice del luogo in cui è stata iniziata l’esecuzione, anche quando non è stata iniziata nel luogo giusto, ma il debitore non ha sollevato tempestivamente contestazione mediante reclamo. Se non è stata sollevata eccezione d’incompetenza contro il PE, questa è perenta anche per la procedura di rigetto inoltrata nello stesso luogo (cfr. DTF 112 III 11 e 115 III 30). L’eccezione d’incompetenza del foro presso il quale l’esecuzione è stata promossa o proseguita, si situa nella competenza dell’Autorità di vigilanza e non può essere considerata dal giudice del rigetto (cfr.