4’720’589.--. C. All’udienza di contraddittorio l’escussa non è comparsa. D. Con sentenza 12 luglio 1995 la Segretaria assessore della Pretura di Lugano, Sezione 5, ha respinto l’istanza argomentando che nel caso di specie mancano gli indizi necessari a dimostrare che in via __________ a __________ vi sia una succursale del__________ o che questa vi abbia eletto domicilio per l’adempimento delle sue obbligazioni nei confronti della procedente. Il doc. I non permette di concludere che a Lugano vi siano uffici dell’escussa. Questo documento non costituisce inoltre riconoscimento di debito ex art. 82 LEF. D’altro canto i doc.