L’istanza è respinta. 2. La tassa di giustizia in Fr. 800.--, da anticipare dalla parte istante, rimane a suo carico.” Sentenza tempestivamente dedotta in appello dalla procedente che con atto 24 luglio 1995 ha postulato l’accoglimento dell’istanza ed in via subordinata l’accoglimento limitatamente a Fr. 1’591’514.20 oltre interessi al 6.5% dal 1. dicembre 1993, protestate spese e ripetibili; rilevato che la parte appellata non ha presentato osservazioni; ritenuto in fatto A. Con PE n. __________del 17 marzo/3 aprile 1995 dell’UE di Lugano la __________ ( in seguito: __________) ha escusso la __________ per l’incasso di Fr. 4’720’589.-- oltre interessi al 6.5% dal 1.