{"Signatur": "TI_TRAC_006", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1996-06-18", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_006_14-1995-153_1996-06-18.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=8524&nX40_KEY=4711544&nTrefferzeile=50&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "66bf897e98d334950634173d6d36f3e5"}, "Scrapedate": "2026-02-10", "Num": ["14.1995.153"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 18.06.1996 14.1995.153"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2193", "Zeit UTC": "10.02.2026 00:01:33", "Checksum": "86efc67293af9ade66e65481ebe008c9", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 18.06.1996 14.1995.153\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n2.\na) La nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata ex art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il riconoscimento da parte dell’escusso o del suo rappresentante di un’obbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari. Conditio sine qua non è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza o sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (cfr. Flavio Cometta, Il rigetto provvisorio dell’opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep 1989 p. 338 con riferimenti).\nb) Quali esigenze siano poste al requisito della firma ex art. 82 LEF risulta dall’art. 14 cpv. 1 CO: la firma deve essere apposta di propria mano, ritenuto che per l’art. 15 CO sostitutivo della firma di chi è incapace di sottoscrivere può essere solo un segno a mano autenticato o una pubblica attestazione. Ogni mezzo di sottoscrizione meccanica, come l’uso di una macchina da scrivere, anche se usata personalmente da chi esprime in forma scritta ma meccanica una dichiarazione di volontà, manca del requisito della firma di propria mano (cfr. Cometta, op. cit. in Rep 1989 p. 339).\nSolo le scritture private sottoscritte dall’escusso o da un suo rappresentante consentono di pronunciare il rigetto provvisorio dell’opposizione (cfr. Panchaud/Caprez, op. cit., § 3 p. 7 e n. 1).\nc) Contrariamente a quanto sostenuto dalla procedente il telex doc. I non costituisce valido titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione ex art. 82 LEF. Infatti questo documento, il cui testo è stato espresso meccanicamente in forma scritta, manca del requisito della firma di propria mano della debitrice. A questo proposito va osservato che le allegazioni della creditrice concernenti il valore probatorio dei telex riguardano la procedura ordinaria, mentre in procedura sommaria non si può prescindere dal requisito della firma. Lo stesso vale per i “sales orders” doc. da L1 a L14 che, pur se considerati insieme con le fatture da doc. M1 a M14, non risultano sottoscritti dal__________ __________. Di conseguenza in mancanza di validiti titoli di rigetto provvisorio dell’opposizione ex art. 82 LEF, l’istanza della __________ non poteva essere accolta.\n3. L’appello 24 luglio 1995 __________ va pertanto respinto.\nLa tassa di giustizia segue la soccombenza, mentre non si assegnano indennità, in mancanza di petitum in tal senso, la parte appellata non avendo presentato osservazioni (art. 51, 54, 67 e 68 cpv. 1 OTLEF).\nPer i quali motivi,\nrichiamato l’art. 82 LEF\npronuncia\n1. L’appello 24 luglio 1995 __________, è respinto.\n2. La tassa di giustizia di Fr. 1’200.--, già anticipata dall’appellante, è a carico della __________.\n3. Intimazione: - __________\nComunicazione alla Pretura di Lugano, Sezione 5\nPer la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello\nIl presidente La segretaria:"}