{"Signatur": "TI_TRAC_006", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1996-06-18", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_006_14-1995-153_1996-06-18.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=8524&nX40_KEY=4933407&nTrefferzeile=54&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "66bf897e98d334950634173d6d36f3e5"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["14.1995.153"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 18.06.1996 14.1995.153"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:17:52", "Checksum": "37933fed08edda37593962bdd7be6763", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 18.06.1996 14.1995.153\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\nIncarto n. |\n18 giugno 1996/B/fc/fb\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\nLa Camera di\nesecuzione e fallimenti |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nCometta,\npresidente,\n|\n|\nsegretaria: |\nBaur Martinelli, vicecancelliera |\nstatuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 25 aprile 1995 da\n|\n|\n__________ patr. dall'avv. __________\n|\n|\n|\n|\ncontro |\n|\n|\n|\n__________\n|\ntendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al PE n. __________ del 17 marzo/3 aprile 1995 dell’UE di Lugano;\nsulla quale istanza la Segretaria assessore della Pretura di Lugano, Sezione 5, con sentenza 12 luglio 1995 ha così deciso:\n“1. L’istanza è respinta.\n2. La tassa di giustizia in Fr. 800.--, da anticipare dalla parte istante, rimane a suo carico.”\nSentenza tempestivamente dedotta in appello dalla procedente che con atto 24 luglio 1995 ha postulato l’accoglimento dell’istanza ed in via subordinata l’accoglimento limitatamente a Fr. 1’591’514.20 oltre interessi al 6.5% dal 1. dicembre 1993, protestate spese e ripetibili;\nrilevato che la parte appellata non ha presentato osservazioni;\nritenuto\nin fatto\nA. Con PE n. __________del 17 marzo/3 aprile 1995 dell’UE di Lugano la __________ ( in seguito: __________) ha escusso la __________ per l’incasso di Fr. 4’720’589.-- oltre interessi al 6.5% dal 1. dicembre 1993, indicando quale titolo di credito: “pretese per la consegna di alluminio secondo vari contratti (il debitore ha eletto domicilio ai sensi dell’art. 50 LEF c/o __________ a __________ ove risiedono i due amm. della __________ il Sig. __________ e la Sig.ra __________)”.\nInterposta tempestiva opposizione dall’escussa, la procedente ne ha chiesto il rigetto provvisorio al Pretore.\nB. La procedente fonda la sua pretesa su un telex datato 29 dicembre 1993 (doc. I) con il quale la __________. le ha comunicato l’intenzione di saldare entro gennaio 1994 le fatture già scadute, ammontanti a US$ 1’224’241.77. La __________ ha inoltre prodotto quattordici sue conferme concernenti la vendita di ulteriori quantitativi di alluminio (doc. da L 1 a L 14) e le relative fatture (doc. da M 1 a M 14). L’importo complessivo posto in esecuzione ammonta a US$ 3’607’634.07, ossia a Fr. 4’720’589.--.\nC. All’udienza di contraddittorio l’escussa non è comparsa.\nD. Con sentenza 12 luglio 1995 la Segretaria assessore della Pretura di Lugano, Sezione 5, ha respinto l’istanza argomentando che nel caso di specie mancano gli indizi necessari a dimostrare che in via __________ a __________ vi sia una succursale del__________ o che questa vi abbia eletto domicilio per l’adempimento delle sue obbligazioni nei confronti della procedente. Il doc. I non permette di concludere che a Lugano vi siano uffici dell’escussa. Questo documento non costituisce inoltre riconoscimento di debito ex art. 82 LEF. D’altro canto i doc. da L 1 a L14 e da M 1 a M 14 indicano che la creditrice ha sempre trattato con la __________ di __________.\nE. Contro la sentenza pretorile si è tempestivamente aggravata la procedente ribadendo l’esistenza di di una sede effettiva dell’escussa a Lugano e la validità dei doc. I risp. doc. da L1 a L14 considerati unitamente ai doc. da M 1 a M14 quali riconoscimenti di debito ex art. 82 LEF.\nConsiderato\nin diritto:\n1.\na) Territorialmente competente a pronunciare il rigetto dell’opposizione è, in linea di principio, il giudice del luogo in cui è stata iniziata l’esecuzione, anche quando non è stata iniziata nel luogo giusto, ma il debitore non ha sollevato tempestivamente contestazione mediante reclamo. Se non è stata sollevata eccezione d’incompetenza contro il PE, questa è perenta anche per la procedura di rigetto inoltrata nello stesso luogo (cfr. DTF 112 III 11 e 115 III 30). L’eccezione d’incompetenza del foro presso il quale l’esecuzione è stata promossa o proseguita, si situa nella competenza dell’Autorità di vigilanza e non può essere considerata dal giudice del rigetto (cfr. Panchaud/Caprez, Die Rechtsöffnung, Zurigo 1980, §44 p. 102). Carenze prettamente formali di un’esecuzione, in seguito alla violazione di disposizioni procedurali di natura esecutiva, costituiscono unicamente motivo di reclamo, per esempio in caso di incompetenza territoriale dell’Ufficio di esecuzione (cfr. Amonn, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, Berna 1993, § 18 n. 9 e 10 p. 121; Pierre Robert Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, Losanna 1993 p. 149.; Fritzsche/Walder, Schuldbetreibung und Konkurs nach Schweizerischem Recht, vol. I, § 18 n. 15 p. 228).\nb) Dal PE in esame risulta che l’escussa ha interposto opposizione con la seguente motivazione: “Al nostro indirizzo non esiste filiale o sede della __________ - non siamo quindi autorizzati a ricevere documenti ufficiali. Rivolgersi alla sede legale di __________ ”. Come ritenuto al precedente considerando la contestazione del luogo d’esecuzione doveva essere fatta valere con reclamo all’Autorità di vigilanza, la motivazione dell’opposizione non essendo sufficiente. Dalla documentazione agli atti non risulta tuttavia che la debitrice abbia contestato con reclamo la notifica del PE. Non rientrava pertanto nelle competenze del giudice del rigetto pronunciarsi d’ufficio in merito alla competenza del luogo dove è stata iniziata l’esecuzione in esame.\n"}