la sua posizione corrisponde a quella dell'ufficio dei fallimenti o di un amministratore di fallimento scelto fuori dall'ufficio (DTF 103 Ia 79 cons.4, 94 III 58-59 cons.2). Come in materia di astensione e di ricusa di magistrati, così anche nell'esame della prevenzione di un commissario è determinante l'interesse pubblico ad un'attuazione imparziale della procedura concordataria (sentenza 24 febbraio 1984 del Tribunale federale in Rep 1985 p.39); che la questione, pur essendo di rilievo, non potrà essere oggetto di sindacato d'appello per ragioni formali, come si dirà in seguito;