Rep 1985 p.39-40); che il pretore, quale autorità inferiore del concordato, deve designare come commissario una persona che non sia stata il mandatario del debitore al beneficio del concordato, come pure che non sia legata da vincoli di parentela (cfr. Gilliéron, op. cit., p.422 i.f.); che il commissario di un concordato è, come un funzionario, un organo pubblico dello Stato, incaricato di occuparsi della procedura concordataria; la sua posizione corrisponde a quella dell'ufficio dei fallimenti o di un amministratore di fallimento scelto fuori dall'ufficio (DTF 103 Ia 79 cons.4, 94 III 58-59 cons.2).