che il mancato versamento dell'anticipo comporta la decadenza del gravame, l'atto 17 agosto 1995 essendo tardivo, a prescindere dalla carenza di qualsivoglia elemento atto a comprovare l'assunto dell'impossibilità di versare l'anticipo, non bastando affermare apoditticamente di essere disoccupato e omettendo di indicare, ove la conclamata disoccupazione fosse effettiva, quanto percepisce di indennità di disoccupazione, tanto più in quanto l'escusso è parte in un procedimento che lo vede debitore, quale "_____________", di oltre tre milioni di franchi svizzeri in connessione con la vendita di circa 100'000 t di "frumento ungherese da macina, idoneo per consumo umano";