L’istanza 25 ottobre 1994 del__________ __________, è parzialmente accolta. Di conseguenza l’opposizione interposta al PE n. __________ del16 agosto/3 ottobre 1994 dell’UE di Lugano è rigettata in via provvisoria per Fr. 21’843.80 oltre interessi al 6% dal 22 luglio 1994. 2. La tassa di giustizia di Fr. 150.--, da anticipa- re dalla parte istante, è a carico di __________ che rifonderà a__________ __________ Fr. 200.-- a titolo di indennità.” II. La tassa di giustizia del presente giudizio di Fr. 225.--, già anticipata dall’appellante, è a carico di __________, che rifonderà a__________ Fr. 400.-- a titolo di indennità.