2 CO l’obbligazione dell’avallante è valida ancorché l’obbligazione garantita sia nulla per qualsiasi altra causa che un vizio di forma. L’avallo non dipende infatti dalla validità materiale dell’obbligazione assunta dal debitore principale. L’avallante si obbliga indipendentemente. Per questo può far valere solo eccezioni ex art. 1007 CO (cfr. A. Meier-Hayoz/H.C. von der Crone, op. cit. § 14 m. 11 p. 210 e rif. ivi). L’escusso non ha eccepito alcun vizio di forma dell’obbligazione avallata. D’altro canto non sono ammissibili le allegazioni sollevate dall’avallante in merito alla validità del contratto stipulato dalla debitrice principale __________ con __________. e) Ex art. 1045 cpv.