Ciò significa che l’emittente di un vaglia cambiario garantisce il pagamento come l’accettante della cambiale (art. 1099 cpv. 1 CO). Per mantenere il diritto cambiario contro l’emittente non occorre pertanto nè la presentazione tempestiva, nè il protesto, per cui se l’avallante si obbliga per l’emittente, egli diventa debitore principale e garante, senza che vi sia la necessità di levare protesto (cfr. A. Meier-Hayoz/H.C. von der Crone, Wertpapierrecht, Berna 1985, § 16 m. 8 p. 221 e § 14 m. 13 p. 211 e rif. ivi). d) Ex art. 1022 cpv. 2 CO l’obbligazione dell’avallante è valida ancorché l’obbligazione garantita sia nulla per qualsiasi altra causa che un vizio di forma.