Zivilrecht, Zurigo 1974, p. 432 n. 1951 e 1952). La legittimazione attiva della precedente va pertanto confermata. c) Secondo l’art. 1022 CO, applicabile anche al vaglia cambiario ex art. 1096 cpv. 3 CO, l’avallante è obbligato nello stesso modo di colui per il quale l’avallo è stato dato. L’emittente di un vaglia cambiario, siccome promette il proprio pagamento, è debitore principale e non potenziale debitore in seguito a regresso. Ciò significa che l’emittente di un vaglia cambiario garantisce il pagamento come l’accettante della cambiale (art. 1099 cpv.